Abolizione ICI
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 ha introdotto, con decorrenza dall’anno 2008, l’esclusione:
• dell’ICI dovuta per l’abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
• dell’ICI dovuta per le abitazioni che usufruiscono dello stesso trattamento fiscale delle abitazioni principali in base alle deliberazioni del Comune:
- abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori e ai figli a condizione che gli stessi abbiano preso la residenza,
- abitazioni non locate possedute da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e similari o presso familiari che provvedono ad accudirli;
L’esclusione viene estesa anche alle pertinenze dell’abitazione principale (garage, cantine e soffitte) così come individuate dal Regolamento Comunale.
L’esclusione non riguarda:
• le abitazioni principali di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti.